Rilevanti novità interessano gli imprenditori in tema di “crisi d’impresa”: ecco quali sono le misure introdotte su questo tema per il 2022.
Anche se sembra ormai doveroso affermare che l’aggiornamento del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii) pare non vedere fine.
In questo recente passato, infatti, sono stati moltissimi i nuovi interventi normativi, approcci interpretativi, linee guida e etc. che si sono susseguiti al fine di rendere operative le novità in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale.
Possiamo iniziare nel citare l’art. 2086 del codice civile che così riporta:
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’im– presa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Tuttavia, rileggendo con attenzione l’articolo del codice civile sopracitato, non c’è una descrizione di “assetti organizzativi” che invece troviamo in un recente schema del decreto legislativo che tende a modificare il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
In tale schema, infatti, vengono elencati gli strumenti necessari all’imprenditore:
Con la recente disposizione, è stata introdotta non solo una nuova configurazione degli “assetti organizzativi” ma anche l’individuazione delle situazioni di “allarme” di una possibile situazione di difficoltà aziendale.
La novità più interessante è la definizione di assetti organizzativi che l’imprenditore deve adottarsi al fine prevenire la crisi d’impresa.
Vengono definiti, dunque, i perimetri che ogni imprenditore sarà obbligato a rispettare al fine di essere in linea con le disposizioni normative.
In sintesi, possono costituire segnali di allarme:
Sono trascorsi, ormai circa due anni e mezzo dall’approvazione delle norme riguardanti il Codice della Crisi, ma la sua entrata in vigore è stata fin da subito oggetto di continui rinvii e se non intervengono ulteriori proroghe, il D.L. n. 118/2021 dispone:
Fonte: CGIA Mestre